La presidente del Tribunale ha motivato la sentenza odierna
giustificandola con l’assenza di intenzionalità. L’accusato era
fermamente convinto di aver agito in modo corretto. Il Tribunale ha
constatato una sua ignoranza in fatto di diritto penale e ha
consigliato al poliziotto di approfondire tali conoscenze. Il
tribunale ha inoltre respinto la richiesta di risarcimento di 1’000
franchi.
Adam Quadroni era presente al processo. Parlando con i media dopo
il verdetto, ha sollevato la questione chiedendosi se l’ignoranza
possa giustificare la responsabilità.
Atto non intenzionale
La procura aveva accusato l’agente di aver omesso dei contenuti che
sgravavano il comportamento di Quadroni durante l’operazione della
polizia in casa sua. Ieri il poliziotto si era giustificato
adducendo ad una stesura infelice del suo rapporto penale.
Dopo un’operazione di polizia nel quadro delle misure a protezione
dell’unione coniugale di Quadroni e di sua moglie nel novembre
2017, i due agenti avevano accusato il "Whistleblower" di violenza
e minacce nei confronti di autorità e funzionari, nonché di insulti
verbali all’indirizzo delle forze dell’ordine. L’agente accusato
non aveva partecipato all’operazione, ma successivamente aveva
scritto il rapporto penale.
Durante la sua indagine, l’imputato aveva interrogato altri tre
agenti della polizia di sicurezza presenti all’operazione. Questi
avevano dichiarato che, dal loro punto di vista, Quadroni non li
aveva né insultati né offesi, e che secondo loro non sussisteva
alcuna ipotesi di reato. L’accusato si era annotato questa
dichiarazione ma successivamente nel suo rapporto penale aveva
scritto che i tre agenti della polizia di sicurezza non potevano
rilasciare alcuna dichiarazione sul caso.
La procura pubblica ha quindi incolpato l’agente di aver omesso
prove a discarico - e quindi rilevanti. Da parte sua l’accusato ha
detto che, in effetti, nel suo rapporto avrebbe voluto scrivere il
medesimo contenuto che si era annotato in precedenza.
Prove male interpretate
Nella sua sentenza, oggi la corte ha sottolineato che l’accusato
non sapeva come scrivere correttamente un rapporto penale e che si
era basato soltanto sulla percezione soggettiva degli agenti di
polizia. Siccome i tre poliziotti di sicurezza non si erano sentiti
aggrediti, l’accusato aveva ritenuto che non avessero dovuto
dichiararlo.
Tuttavia, secondo la presidente del Tribunale in un rapporto penale
le percezioni soggettive sono irrilevanti. Per una valutazione
oggettiva dei fatti, le dichiarazioni degli agenti della polizia di
sicurezza sarebbero state importanti. Partendo dal fatto che
l’agente di polizia accusato apparentemente ignorava questo
aspetto, la corte non ha potuto imputargli l’intenzione. Le parti
possono ricorrere in appello entro 30 giorni.
La corte ha esaminato solo i fatti legati all’intenzione. Non è
stato possibile chiarire se l’imputato abbia agito per negligenza,
in quanto il fatto è già prescritto. Nel Cantone dei Grigioni, il
termine di prescrizione in un caso del genere scade dopo tre anni.
Così, il reato di negligenza è già caduto in prescrizione alla fine
del 2020.