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Comunicati
venerdì 31 dicembre 2021.
Caccia speciale, no a rimborso promotori iniziativa

(ats) I promotori dell’iniziativa che chiedeva l’abolizione della caccia speciale nei Grigioni non riceveranno dal cantone i circa 107’000 franchi che reclamavano per le spese legali. Il Tribunale federale (TF) ha infatti respinto il loro ricorso.

Con una decisione pubblicata ieri, il TF ha respinto il ricorso presentato da sette cittadini. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate soltanto in un secondo tempo.

Il comitato dell’iniziativa - poi bocciata alle urne - aveva inviato al governo grigionese alla fine del 2017 una fattura di circa 107’000 franchi per le spese sostenute nella lunga vertenza sulla validità del testo.

L’iniziativa, promossa da cacciatori e animalisti, era in effetti stata stata presentata e dichiarata valida nel 2013. Nel febbraio 2015 tuttavia, seguendo le indicazioni del Governo cantonale, il Gran Consiglio l’aveva dichiarata nulla poiché in contrasto con il diritto federale.

Gli iniziativisti avevano quindi fatto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, il quale aveva però confermato la decisione del Parlamento. Nel loro ricorso, i promotori dell’iniziativa sostenevano in particolare che il governo aveva nascosto al Gran Consiglio, durante il dibattito parlamentare, un parere dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Gli iniziativisti si erano in seguito rivolti al Tribunale federale, che nel novembre 2017 aveva sentenziato che l’iniziativa non violava il diritto federale e il Gran consiglio retico aveva quindi sbagliato a dichiararla nulla.

All’epoca, i giudici di Losanna assegnarono ai ricorrenti un risarcimento di 3000 franchi svizzeri, oltre ad altri 3000 franchi svizzeri per il procedimento.

La richiesta di rimborso di altri 107’000 franchi di spese legali è già stata respinta nell’agosto dello scorso anno dal Tribunale amministrativo grigionese. La corte cantonale aveva argomentato che il risarcimento fissato dal TF doveva essere considerato come definitivo. Il danno supplementare non era peraltro sufficientemente motivato.

(Sentenza 2C_817/2020 del 27.12.2021)

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