venerdì 31 dicembre 2021.
Caccia speciale, no a rimborso promotori iniziativa
(ats) I promotori dell’iniziativa che chiedeva l’abolizione della
caccia speciale nei Grigioni non riceveranno dal cantone i circa
107’000 franchi che reclamavano per le spese legali. Il Tribunale
federale (TF) ha infatti respinto il loro ricorso.
Con una decisione pubblicata ieri, il TF ha respinto il ricorso
presentato da sette cittadini. Le motivazioni della sentenza
saranno pubblicate soltanto in un secondo tempo.
Il comitato dell’iniziativa - poi bocciata alle urne - aveva
inviato al governo grigionese alla fine del 2017 una fattura di
circa 107’000 franchi per le spese sostenute nella lunga vertenza
sulla validità del testo.
L’iniziativa, promossa da cacciatori e animalisti, era in effetti
stata stata presentata e dichiarata valida nel 2013. Nel febbraio
2015 tuttavia, seguendo le indicazioni del Governo cantonale, il
Gran Consiglio l’aveva dichiarata nulla poiché in contrasto con il
diritto federale.
Gli iniziativisti avevano quindi fatto ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale, il quale aveva però confermato la
decisione del Parlamento. Nel loro ricorso, i promotori
dell’iniziativa sostenevano in particolare che il governo aveva
nascosto al Gran Consiglio, durante il dibattito parlamentare, un
parere dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Gli iniziativisti si erano in seguito rivolti al Tribunale
federale, che nel novembre 2017 aveva sentenziato che l’iniziativa
non violava il diritto federale e il Gran consiglio retico aveva
quindi sbagliato a dichiararla nulla.
All’epoca, i giudici di Losanna assegnarono ai ricorrenti un
risarcimento di 3000 franchi svizzeri, oltre ad altri 3000 franchi
svizzeri per il procedimento.
La richiesta di rimborso di altri 107’000 franchi di spese legali è
già stata respinta nell’agosto dello scorso anno dal Tribunale
amministrativo grigionese. La corte cantonale aveva argomentato che
il risarcimento fissato dal TF doveva essere considerato come
definitivo. Il danno supplementare non era peraltro
sufficientemente motivato.
(Sentenza 2C_817/2020 del 27.12.2021)
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